STATUTO DEL COMITATO DEL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI CASELETTE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/11/2004
ART. 1
E’ formalmente istituito il Comitato del Gemellaggio, con la funzione specifica di promuovere, gestire e divulgare le iniziative sociali e culturali con i Comuni gemellati e gemellandi, di coinvolgere nelle stesse la generalità della popolazione Caselettese offrendo a tutti le medesime opportunità di conoscere tali iniziative.
ART. 2
Il Comitato ha sede nel Comune di Caselette presso il Municipio.
ART. 3
Gli scopi istituzionali del Comitato consistono nello studio dei mezzi che permettano il riavvicinamento progressivo delle popolazioni, la promozione dei rapporti sociali e culturali tra i Comuni gemellati, creando ogni iniziativa idonea allo sviluppo dello spirito europeistico che li anima. A tal fine perseguirà l’ampliamento costante del numero dei Comuni interessati a tali legami intraeuropei. Il Comitato non ha scopo di lucro.
ART. 4
Il Comitato è un supporto operativo dell’Amministrazione Comunale che rimane unica responsabile delle scelte degli orientamenti di fondo del gemellaggio e di tutte le spese afferenti l’attività del comitato stesso.
ART. 5
Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà giovarsi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Tutti i fondi suddetti vengono, comunque, introitati nelle casse comunali e vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.
ART. 6
Il Comitato non effettua direttamente alcuna operazione di tipo economico – finanziario e, pertanto, non è obbligato alla tenuta di nessuna contabilità. La gestione di tutte le entrate e le spese, che afferiscono all’attività ed agli scopi del Comitato, viene eseguita dal Comune nell’ambito del proprio bilancio.
ART. 7
Il Comitato risulta così composto: Sindaco o Suo delegato; n° 2 rappresentanti della maggioranza consiliare (non necessariamente Consiglieri comunali); n° 1 rappresentante della minoranza consiliare (non necessariamente Consiglieri comunali); n° 1 rappresentante delle Associazioni presenti nel territorio comunale; n° 1 rappresentante dell’Istituto Comprensivo; n° 1 rappresentante della Parrocchia; La nomina dei membri del Comitato avviene con le seguenti modalità: I rappresentanti della maggioranza e della minoranza vengono designati rispettivamente, dalla maggioranza e dalla minoranza. Gli altri rappresentanti vengono nominati dagli organismi di cui sono espressione. La durata del Comitato coincide con la durata della legislatura comunale e, in attesa della nomina dei nuovi membri, il Comitato rimane in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina dei nuovi membri.
ART. 8
Sono organi: i membri riuniti in adunanza (Comitato), il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Essi sono eletti in seno al Comitato, rimangono in carica per la durata del Comitato stesso e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri ed agli organi.
ART. 9
Il Comitato è composto dai membri di cui al precedente art. 7. Esso è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di marzo. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere comunicato direttamente ai membri.
ART. 10
Al Comitato sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria al fine di conseguire gli scopi istituzionali. Esso delibera sui modi e termini per conseguire gli obiettivi previsti, sulle modalità di finanziamento, sulla nomina degli organi, sulle modifiche dello statuto e su quanto non sia espressamente attribuito ad altri organi.
ART. 11
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti il Comitato. In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Presidente.
ART. 12
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dalla persona designata dal Comitato stesso. Egli constata la regolarità e la validità dell’adunanza e ne dirige l’andamento. Egli cura l’esecuzione delle delibere del Comitato ed adotta le deliberazioni urgenti richiedendone entro 30 giorni dalla loro adozione ratifica al Comitato. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione su indicazione. Delle riunioni è redatto verbale a cura del segretario che firma assieme al Presidente; il verbale sarà depositato in Municipio presso l’ufficio competente.
ART. 13
Il Presidente, od i suoi sostituti, rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi ed in giudizio ai sensi del Codice Civile.
ART. 14
La gestione del Comitato è sottoposta al controllo del Consiglio comunale, il quale dovrà vigilare sull’osservanza e sulla corretta applicazione dello statuto e proporrà le misure idonee per garantirne il rispetto.
ART. 15
Il Comitato può essere sciolto solo da parte del Consiglio comunale, unico organo deputato al suo controllo.
ART. 16
I componenti del Comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 42 del Codice Civile.
ART. 17
Tutte le controversie insorgenti tra i membri del Comitato e tra questo ed i suoi organi sono rimesse ad un collegio di tre probiviri nominati dal Comitato. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza alcuna formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile