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REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNELE

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2000

TITOLO I

NORME GENERALI

C A P O I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 MATERIA DEL REGOLAMENTO
Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle Leggi dello Statuto e dal presente Regolamento. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla Legge o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco, nella sua qualità di Sindaco dell’organo consiliare, ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2 DIFFUSIONE
Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri. Copia del Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica dell’elezione.

C A P O II

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 3 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO – RESPONSABILITA’ PERSONALE
Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato esso non è vincolante. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio. Nell’adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d’azione, d’espressione, d’opinione e di voto.

ART. 4 CONFERIMENTO D’INCARICHI SPECIALI
Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono d’indagini od esame speciale. Per l’espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali. Concludono l’incarico con una relazione che, previa iscrizione all’ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l’adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ART. 5 INDENNITA’ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE
I Consiglieri hanno diritto alle indennità e al rimborso delle spese sostenute, nelle misure e nei valori stabiliti dalla Legge. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di speciali incarichi. Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse o documentate. I Consiglieri Comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l’indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 6 ASTENSIONE OBBLIGATORIA
I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retributivi, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti fino al 4° grado od affini fino al 2°. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti ed affini sino al 4° grado. I Consiglieri obbligati ad astenersi o assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 7 ESENZIONE DA RESPONSABILITA’
Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa – contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.

ART. 8 DIMISSIONI
Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscritto al Sindaco. Esse possono venire motivate dal dimissionario. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione adottata dal Consiglio deve avvenire nei termini stabiliti dalla Legge.

ART. 9 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA
Qualora nel corso del mandato si riveli l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 della Legge 23 aprile 1981 n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell’art. 9-bis del T.u. 15 maggio 1960 n. 570. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla Legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modifiche come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge predetta, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato, in attesa che quest’ultimo assuma i provvedimenti previsti dalla Legge. In caso di inerzia del Consigliere, il Consiglio Comunale inizia il procedimento per dichiaralo decaduto.
I componenti dell’organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13 settembre 1982 n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l’art. 40 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’art. 15 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.u. 16 maggio 1960 n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 10 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo gruppo a cui appartiene il Consigliere assente. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta; delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale. I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse.

ART. 11 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI
Nei casi in cui la Legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni si provvede in seduta pubblica con voto segreto. Nel caso in cui per la nomina siano espresse le designazioni dei gruppi consiliari l'elezione avverrà in seduta pubblica ed in forma palese. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all’art. 5 della Legge 23 Aprile 1981, n. 154, e successive modifiche.

ART. 12 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni il Sindaco può nominare una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

ART. 13 DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DI ATTI
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e due giorni precedenti durante l'orario d'ufficio.
L'orario di consultazione deve essere indicato nell'avviso di convocazione. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione Consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazione, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei verbali delle sedute del Consiglio e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta. Per prendere visione di altri atti del Comune il Consigliere deve farne richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare gli uffici competenti a darne visione od a rilasciarne copia.
I Consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.
Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 3 giorni dalla presentazione.
L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco, deve essere adeguatamente motivato e contro di esso il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale, il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

C A P O III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 14 COSTITUZIONE
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere a questa sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del proprio Capo Gruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.
Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo Gruppo.
In mancanza di tali comunicazioni sono individuati Capo Gruppo i Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza.

ART. 15 CONFERENZA DEI CAPO GRUPPO
I Capo Gruppo sono costituiti in Conferenza Consiliare permanente, per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio.
Della Conferenza permanente fanno parte il Sindaco e tutti i Capo Gruppo;
il Sindaco la presiede. In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.
I Consiglieri Capo Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
Le proposte della Conferenza dei Capo Gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco. Ogni capogruppo rappresenta percentualmente il gruppo consiliare di cui fa parte in seno al Consiglio Comunale. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da un membro designato dal Sindaco.

ART. 16 FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI
La Giunta Comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della Commissione dei Capo Gruppo.

C A P O

IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 17 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinandone la loro composizione numerica.
Le deliberazioni di istituzione delle Commissioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da cinque Consiglieri Comunali che rappresentano con tre componenti la maggioranza e con due componenti la minoranza e sono nominati dal Sindaco sulla base delle designazioni fatte dai gruppi.
3. Nel caso in cui le minoranze fossero più di due, vengono rappresentate all’interno delle commissioni soltanto le liste di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni amministrative;
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo, che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Sindaco procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche, o tecnici incaricati di servizi o di opere;

ART. 18 PRESIDENZA E VICE-PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese e separata, a maggioranza dei voti dei componenti.
Qualora la commissioni svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L’elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione di detta commissione. La prima seduta di detta commissione è convocata dal Sindaco entro 20 giorni dalla nomina della stessa.
3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina, quella del Vice Presidente e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati. La riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
7.Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. Della convocazione è data, altresì, comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Le riunioni delle commissioni consiliari permanenti sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Per l’esame di specifici argomenti, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della commissione organismi associati, rappresentanti di forze sociali, economiche, istituzioni che siano espressioni rappresentative della comunità locale.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della stessa.
6. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva, oggetto di votazione palese da parte dei membri della commissione.

ART. 20 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa/finanziaria nonché l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all’esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell’assemblea consiliare.
D’intesa con il Sindaco, può riferire all’adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente al Consiglio, entro il termine fissato dallo stesso per l’espletamento dell’incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d’iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell’ambito delle materie di loro competenza.
Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l’istruttoria prevista dagli artt. 53 e 55, comma 5, della Legge 8/6/1990 n. 142 e s.m.i..
Quando l’istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza; se i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente della Commissione, che può riproporla soltanto dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 21 COMMISSIONI D’INDAGINE RISERVATA
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine riservata sull’attività dell’Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore del conto.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l’oggetto, l’ambito dell’indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte, in modo proporzionale, rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi.
I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione.
Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio ed alle leggi vigenti.
5. Nella relazione al Consiglio, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta, che ne sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l’ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.
6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti che dovranno essere adottati.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.

ART. 22 COMMISSIONI DI STUDIO
1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
Delle commissioni di studio fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, in modo proporzionale, nonché dipendenti comunali od esperti esterni in comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima.
Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

TITOLO II

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

C A P O I

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 23 COMPETENZA
La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.
Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di Legge e dello Statuto, e del presente Regolamento.
La prima adunanza del Consiglio neo eletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi scritti di convocazione da consegnare almeno cinque giorni prima della seduta.
La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta anche da un quinto dei Consiglieri in carica, i quali dovranno richiedere l'inserimento all'ordine del giorno di specifiche questioni presentando idonee proposte di deliberazione, al fine di consentire l'espressione dei pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/90. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
Il Consiglio è convocato d’urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.
Nell’avviso deve essere precisato se l’adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per Legge, effettuare la convocazione.

ART. 24 CONSEGNA AI CONSIGLIERI
L'avviso di convocazione deve essere consegnato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un Messo comunale.
La consegna può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente od incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Cod. Proc. Civile.
La consegna può essere sempre fatta dal Messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Cod. Proc. Civile.
Il Messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
La dichiarazione di avvenuta consegna, certificata dalla firma del Messo comunale, può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più Consiglieri.
I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione. Nelle more della designazione la consegna sarà effettuata presso la Segreteria Comunale.

ART. 25 TERMINI PER LA CONSEGNA
L’avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l’elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di Legge, sono destinate alla trattazione delle proposte di deliberazione che riguardano approvazioni del Bilancio Preventivo e Consuntivo, dello Statuto e dei Regolamenti di competenza consiliare e di atti che riguardano gli strumenti urbanistici.
Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
Per le sedute di seconda convocazione l’avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell’avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà comunicare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.
Il Sindaco darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l’osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
Nel caso che, dopo effettuate le consegne degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattr’ore prima della seduta, precisando l’oggetto degli affari aggiunti.
La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all’ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.
L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 26 CONVOCAZIONE D’URGENZA
Il Consiglio Comunale può essere convocato d’urgenza quando ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
In questo caso l’avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 23.
Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all’inoltro dell’avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

ART. 27 NORME DI COMPILAZIONE
L’elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l’ordine del giorno.
Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l’elenco degli argomenti che verranno trattati. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l’ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al precedente art. 26.
L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell’Albo pretorio del Comune, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza, a cura del Segretario Comunale.

ART. 28 ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO
L’iniziativa delle proposte da iscriversi all’ordine del giorno compete al Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione, alla Giunta Municipale ed ai Consiglieri Comunali.
Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio ai fini dell’ottenimento di eventuali pareri della Legge 142/90.
Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all’ordine del giorno del Consiglio qualora non ravvisi la competenza da parte di quest’organo a trattare l’argomento.
Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.
Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per l’iscrizione della sua proposta all’ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di Legge.
Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Sindaco, almeno 24 ore prima di quella fissata per l’adunanza ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l’ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

TITOLO III

LE ADUNANZE CONSILIARI C A P O I LA SEDE

ART. 29 LA SEDE DELLE RIUNIONI
Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell’apposita Sala Consiliare.
Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

C A P O II

IL SINDACO

ART. 30 PRESIDENZA ORDINARIA NELLE SEDUTE
Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, agli Assessori secondo l’ordine di anzianità determinato dall’età.

ART. 31 POTERI DEL SINDACO
Il Sindaco dell’assemblea consiliare rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne è l’oratore ufficiale, deve tutelare la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l’ordine prestabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Al Sindaco compete ogni iniziativa in merito alle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessaria per favorire il migliore funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

C A P O III

GLI SCRUTATORI

ART. 32 NOMINA ED ATTRIBUZIONI
All’inizio della seduta, effettuato l’appello, il Sindaco designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Sindaco, che provvede a sostituirli. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Sindaco.
Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria.
Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Il Sindaco, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
Ove vi siano contestazioni, o manchi l’accordo fra il Sindaco e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte dal Segretario. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Sindaco, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
Nel verbale deve darsi espressamente atto che l’esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l’assistenza degli scrutatori.
Nelle votazioni palesi, l’assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Sindaco.

C A P O IV

LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 33 SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE
L’adunanza del Consiglio si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Trascorsi 30 minuti da quel momento il Sindaco, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all’ordine del giorno può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 34, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
Potranno inoltre essere fatte dal Sindaco o dalla Giunta comunicazioni ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale.
Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Sindaco dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulti raggiunto.
Raggiunto il prescritto numero legale il Sindaco annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l’ora.
In caso contrario il Sindaco, trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, eseguito l’appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti. Dopo l’appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri.
I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l’appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Sindco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi.
Il Sindaco, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Sindaco, prima di procedere alla votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti é ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

ART. 34 NUMERO LEGALE
Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Nel computo non si considera il Sindaco.
Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati all’Ente, escludendo dal computo il Sindaco.
I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

ART. 35 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE
La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, discutere di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
La seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di “seconda convocazione”.
Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Sindaco.
La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
Quando però l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l’invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattr’ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
La seduta di seconda convocazione ha inizio all’ora stabilita nell’avviso di convocazione. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la Legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l’approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell’affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
Qualora l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattr’ore prima della seduta.
In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.

C A P O V

LA PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

ART. 36 SEDUTE PUBBLICHE
Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

ART. 37 SEDUTE SEGRETE
La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare gravi questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità e che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l’andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
Durante la seduta segreta può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, soltanto il Segretario Comunale.

ART. 38 ADUNANZA “APERTA”
Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell’art. 27 del presente Regolamento.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.
Durante le sedute “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.
Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei presenti può, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, sospendere la seduta al fine di consentire l’intervento nella discussione di persone presenti in sala, interessati o che abbiano chiesto di essere sentiti sull’argomento di cui all’ordine del giorno. Udito l’intervento esterno ed eventualmente aperto un breve dibattito, viene riaperta la seduta previo appello nominale dei Consiglieri.

C A P O VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 39 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare.
E’ rigorosamente vietato a tutti di fare interventi che possano offendere l’onorabilità di chicchessia.
Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo. Dopo un secondo richiamo all’ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell’affare in discussione.

ART. 40 NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI
I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Sindaco ed al Consiglio.
Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 39, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco, all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega, alzando la mano. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere che aveva chiesto di parlare.
I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 46. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Sindaco, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

ART. 41 TUMULTI IN AULA
Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi esce dalla sala e la seduta è sospesa fino a quando egli non rientra.
Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure chiudere la seduta. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART. 42 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera della Polizia Municipale.
A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
Il Sindaco, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l’immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l’arresto.
Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Sindaco può disporre lo sgombero dell’aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell’aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

ART. 43 AMMISSIONE DI FUNZIONARI IN AULA
Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, può invitare nella sala funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

C A P O VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 44 COMUNICAZIONI – ORDINE DEI LAVORI
Concluse le formalità preliminari il Sindaco illustra al Consiglio eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
Inizia quindi la discussione delle proposte inscritte nell’ordine del giorno di cui al precedente art. 28 che vengono sottoposto a deliberazione nell’ordine stesso nel quale sono elencate nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Sindaco o di un Consigliere.
La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

ART. 45 DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini stabiliti, nel testo completo dei pareri tecnici previsti dalle normative, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell’attestazione di cui all’art. 55, quinto comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame.
I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata nei relativi allegati.

ART. 46 NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE
Terminata l’illustrazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell’ordine, facendo in modo, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
Se dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capo Gruppo (o altro Consigliere incaricato di trattare l’argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all’intervento di replica del Sindaco o del relatore.
Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio Preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i Regolamenti comunali.
In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei Capo Gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull’affare.
Ciascun Consigliere ha poi diritto d’intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all’ordine dei lavori, con interventi contenuti in un tempo massimo di cinque minuti.
Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Sindaco, dopo aver richiamato l’oratore a concludere, gli toglie la parola.
In tal caso l’oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei voti.
Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di quindici minuti ciascuno. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

ART. 47 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA
La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell’argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell’inizio della discussione in merito.
Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per scritto e da non meno di tre Consiglieri.
Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
Su di esse può parlare, oltre il proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza con votazione palese. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un’unica discussione.

ART. 48 RICHIAMI ALL’ORDINE DEL GIORNO
I richiami all’ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

ART. 49 FATTO PERSONALE
Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Sindaco decide se il fatto sussista o meno.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
E’ facoltà del Sindaco rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta. Possono rispondere a chi ha preso la parola per il fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell’accusa.
La commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 50 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE – DICHIARAZIONI DI VOTO
Il Sindaco dichiara chiusa la discussione, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche.
Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto.
Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti.
Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L’espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per Legge, ad astenersi.

C A P O VIII

CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

ART. 51 ORA DI CHIUSURA DELLE SEDUTE
L’ora entro la quale si concludono le adunanze é stabilita all’inizio della legislatura dalla Conferenza dei Capi Gruppo.
Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

ART. 52 RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO
Quando all’ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno e ove nell’avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all’ora fissata.
Nel caso che nell’avviso non sia stata prevista la possibilità in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l’osservanza delle formalità di rito.
Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all’ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l’avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l’adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

ART. 53 TERMINE DELLA SEDUTA
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la seduta.
Quando si giunge all’ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell’’argomento in discussione e si procede alla votazione dello stesso, effettuata la quale il Sindaco dichiara terminata l’adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell’avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

C A P O IX

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINE DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

ART. 54 DIRITTO DI PRESENTAZIONE
I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l’attività del Comune e che interessano in senso generale o su temi particolari riguardanti la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo, sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.
Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, od interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

ART. 55 CONTENUTO DELLA INTERROGAZIONE
L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. L’interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
L’interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente.
Il Consigliere interrogato rimette copia del testo al Sindaco e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all’interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari.
In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all’interrogazione entro dieci giorni da quello di presentazione.

ART. 56 CONTENUTO DELL’INTERPELLANZA
L’interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

ART. 57 DISCUSSIONI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE
La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte conclusiva della seduta stessa.
Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell’ordine cronologico di presentazione.
Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un’ora per ogni adunanza consiliare.
Se il Consigliere proponente è assente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal primo firmatario, il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare la stessa all’Assessore delegato per materia.
La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti. Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell’Assessore competente.
Nel caso che l’interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
A tal fine il Consigliere dovrà far pervenire una proposta di deliberazione in tempo utile per l’iscrizione all’ordine del giorno e per l’ottenimento dei pareri di Legge. Se l’interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere, con le formalità di cui al precedente comma. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
Trascorso il tempo di un’ora dall’inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all’ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell’affare o mozione cui si riferiscono.
Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza, e l’interrogazione od interpellanza non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio.
Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l’iscrizione dell’interrogazione o dell’interpellanza all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART. 58 GLI ORDINI DEL GIORNO
Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su fatti e questioni di interesse della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociale di carattere generale.
Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica.
Il Consigliere proponente, legge l’ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti.
Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse, e non più di un Consigliere di ogni gruppo, per non più di cinque minuti. A conclusione della discussione l’ordine del giorno viene posto in votazione.
La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un’ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per la comunicazione, alle quali la stessa fa seguito, secondo quanto fissato dal precedente articolo 46.
Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.
Per la formulazione degli ordini del giorno non occorrono i pareri di cui all’art. 53 e segg. della Legge 142/90 e s.m.i..

ART. 59 LE MOZIONI
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materie di competenza del Consiglio Comunale.
Può contenere la richiesta di un dibattito politico - amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
La mozione deve essere presentata in scritto e può essere formulata da ogni consigliere.
Deve essere presentata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza del Consiglio per il fine di cui all’ultimo comma dell’art. 58 del presente Regolamento. Le mozioni comportano l’adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

ART. 60 LE RISOLUZIONI
Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

ART. 61 LA MOZIONE D’ORDINE
La mozione d’ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando una deliberazione, siano osservate la Legge, il presente Regolamento e lo Statuto dell’Ente.
Il Sindaco decide se il richiamo sia giustificato e da accogliere e provvede quindi di conseguenza.

C A P O X

LE VOTAZIONI

ART. 62 FORME DI VOTAZIONE
L’espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola per alzata di mano; in casi eccezionali in cui si debbano esprimere gravi valutazioni sulla qualità di persone la seduta è segreta per cui anche la votazione sarà segreta.
Sono altresì assunte a scrutinio segreto le deliberazioni previste da Leggi speciali.
Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta e nei casi previsti dallo Statuto.
La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Sindaco, chiusa la discussione, abbia dichiarato di passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza.

ART. 63 VOTAZIONE IN FORMA PALESE
Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Controllato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori, il Sindaco ne proclama il risultato.
Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull’esito della votazione, il Sindaco dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

ART. 64 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco indica chiaramente il significato del “si” e del “no”.
Il Segretario esegue l’appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato dal Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 65 ORDINE DELLE VOTAZIONI
Su ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come segue:
1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell’affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell’argomento prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2) la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Sindaco od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
3) per i provvedimenti composti di varie parti, comma ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.
Per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta la votazione s’intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato. Ogni proposta comporta distinta votazione.
Per i Regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Sindaco invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il Regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

ART. 66 VOTAZIONI SEGRETE
Quando per Legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto e nei casi in cui la seduta è segreta, essa viene effettuata a mezzo di schede, procedendo come appresso:
1) le schede debbono essere in bianco, tutte eguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
2) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
Quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l’elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.
Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Sindaco incontrino l’opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione.
Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Sindaco, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per la presenza di omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. Terminata la votazione il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Sindaco, affinché se ne prenda atto a verbale. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione. Il carattere “segreto” della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

ART. 67 ESITO DELLE VOTAZIONI
Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla Legge, nei quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza, ogni deliberazione di Consiglio s’intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
I Consiglieri che si astengono dal voto si computano per determinare la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
Il Sindaco fa ripetere la votazione nella stessa seduta. Dopo l’annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Sindaco conclude il suo intervento con la formula: “Il Consiglio ha approvato” oppure “Il Consiglio non ha approvato”.
Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

ART. 68 DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI
Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE NORME GENERALI

ART. 69 COMPETENZE DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO
Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla Legge.

ART. 70 APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.
Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

ART. 71 REVOCA, MODIFICA, NULLITA’
Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verifichino fatti nuovi.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento deve revocare l’atto non valido o sostituirlo con altro conforme alla Legge.

TITOLO V

VERBALI DELLE ADUNANZE C A P O I NORME GENERALI

ART. 72 REDAZIONE
Il verbale delle adunanze costituisce l’unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

ART. 73 CONTENUTO
Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. La redazione di detto verbale è di competenza del Segretario Comunale.
I processi verbali devono riportare il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. I consiglieri che intendessero far riportare integralmente gli interventi e le discussioni fatte nel corso della seduta, devono consegnare il testo scritto dell’ intervento, debitamente sottoscritto.
Gli stessi devono darne copia al Segretario Comunale, dopo la lettura dello stesso, per allegarlo al verbale.
Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale. In ogni caso il verbale deve riportare in sintesi le motivazioni adottate all’atto della votazione.
Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.
Tuttavia, ove il Sindaco od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con l’indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi rispetto ai terzi.

ART. 74 FIRME DEI VERBALI
I processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Sindaco e dal Segretario.
La firma del Segretario Comunale attesta l’esattezza e l’autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi riportate in sede di approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.
La firma del Sindaco completa la regolarità del processo verbale.

ART. 75 DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE
Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione, nei termini previsti dall’art. 13 del presente Regolamento.
Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni. Ultimata la lettura il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale.
Ove nessuno si pronunci, il verbale s’intende approvato all’unanimità. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’affare. Formulata una proposta di rettifica il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica s’intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.
Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario.

ART. 76 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di Legge.

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