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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. 2009
Si porta a conoscenza dei contribuenti che, a partire dal 01/01/2005, il
servizio di riscossione dell’I.C.I. viene gestito direttamente dal Comune
tramite il servizio postale e pertanto
i versamenti dovranno essere
effettuati utilizzando il c/c/p n. 61331062
intestato a: Comune di CASELETTE – Incassi ICI
Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento utilizzando il modello F24
o tramite internet utilizzando il sito delle Poste Italiane –
www.poste.it.
Norme per l’anno 2009
Come è già noto dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e le relative pertinenze (una per tipo, come da Regolamento
comunale ICI di questo Comune), sono escluse dal pagamento dell’I.C.I.
Pertanto se ne omettono le relative aliquote e detrazioni (che sono comunque
state confermate dall’Amministrazione Comunale nella stessa misura dell’anno
precedente).
Per gli altri fabbricati, comprese le eventuali pertinenze (oltre a quelle
già escluse per l’abitazione principale) e per le aree fabbricabili è dovuta
l’I.C.I. nella misura del 5,0 (cinque) per mille.
Il valore delle aree fabbricabili, determinato con deliberazione G.C.
123/2008, è il seguente:
- Aree fabbricabili residenziali Euro/mq. 120,00
- Aree fabbricabili industriali Euro/mq. 60,00
Si ricordano inoltre i principali adempimenti relativi all’imposta :
Acconto : la prima rata, che va versata entro il 16 giugno 2009, è pari al
50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente
Saldo : entro il 16 dicembre 2009 deve essere versata la seconda rata a
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata.
Rimane la facoltà di effettuare il versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2009.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per
difetto se la frazione
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e
di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
Sono soggetti all’imposta il proprietario degli immobili di cui al
precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti
passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato
per la quota ad esso spettante.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso
ed ai mesi dell’anno nei quali questo si è protratto. La frazione di mese
pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.
Tutte le detrazioni dovranno essere rapportate al periodo dell’anno di
possesso e dovranno essere ripartite fra i soggetti aventi diritto.
L’Ufficio Tributi è a completa disposizione per ogni ulteriore informazione:
Tel. 011/9688216-9687048
Caselette, 16/11/2009
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
MILETTO Rag. Marco