Il presente regolamento è finalizzato all’individuazione delle condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente regolamento integra:
a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
ARTICOLO 2
DESTINATARI
Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune e si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.
ARTICOLO 3
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, all’erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona.
L’applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.
L’erogazione di interventi di carattere economico, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, è da intendersi come intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del Con.I.S.A., cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali.
Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono le seguenti prestazioni:
-
assegno per il nucleo familiare;
- assegno di maternità;
- asili nido e servizi educativi per l’infanzia;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
- agevolazioni per tasse universitarie;
- prestazioni del diritto allo studio universitario;
- esenzioni da spese sanitarie;
- altre prestazioni economiche-assistenziali o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune (agevolazioni per servizi di pubblica utilità come telefono, luce, gas, spese servizio di cremazione, trasporto Croce Rossa, agevolazioni TARSU).
ARTICOLO 4
FINALITÀ E SETTORI DI INTERVENTO
Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
a) Assistenza e sicurezza sociale – Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri, ecc.
b) Assistenza scolastica – Interventi nell’area scolastica.
Nel settore di propria competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (Con.I.S.A., convenzioni con altri Comuni, accordi di programma, ecc.).
ARTICOLO 5
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
La situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione agevolata è determinata ai sensi del D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, a seguito di presentazione della domanda ai C.A.A.F. convenzionati o direttamente all’I.N.P.S. La domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli previsti dal decreto, che si allegano al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare di tutti i componenti.
Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:
Numero di componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
maggiorati nel seguente modo:
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
ARTICOLO 6
FISSAZIONE DELLA SOGLIA MASSIMA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o al gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrata:
Prestazioni o servizi erogati
Soglia massima
Assegno per il nucleo familiare
Definita dalla legge
Assegno di maternità
Definita dalla legge
Asili nido e servizi educativi per l’infanzia
Euro 12.500,00
Mense scolastiche
Euro 12.500,00
Trasporti scolastici
Euro 12.500,00
Ulteriori prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio) ed universitarie
Definita dalla legge
Esenzione spesa sanitaria
Euro 5.300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo l’indice ISTAT)
Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune (agevolazioni per servizi di pubblica utilità come telefono, luce, gas, spese servizio di cremazione, trasporto Croce Rossa, agevolazioni TARSU, concessione in uso di beni immobili e/o mobili)
Euro 5.300,00 (minimo vitale)
Nel limite dei valori massimi di cui alla tabella precedente, l’accesso alle prestazioni agevolate avviene senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:
Prestazioni o servizi erogati
Esenzione totale per I.S.E.E. fino a Euro:
I.S.E.E. e corrispondente percentuale di partecipazione al costo della prestazione
Mensa scolastica
(la mensa scolastica ed il trasporto per i portatori di handicap sono gratuiti)
Euro 5.264,00
Da Euro 5.264,01 a Euro 9.300,00:
75%
Da Euro 9.300,01 a Euro 12.500,00:
90%
Oltre Euro 12.500,01:
100%
Asili nido e servizi educativi per l’infanzia
Euro 5.264,00
Da Euro 5.264,01 a Euro 9.300,00:
75%
Da Euro 9.300,01 a Euro 12.500,00:
90%
Oltre Euro 12.500,01:
100%
Attività organizzate a favore di particolari categorie e/o fasce sociali (ad es. estate ragazzi, soggiorni anziani, pre e post scuola, ecc.)
Euro 5.264,00
Agevolazioni TARSU
Euro 5.264,00
Esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie (esenzione Ticket)
Euro 5.264,00
Esenzione dalla spesa per il servizio di cremazione
Euro 5.264,00
Esenzione dalla spesa per il trasporto Croce Rossa
Euro 5.264,00
Concessione in uso di beni immobili e/o mobili
Euro 5.264,00
Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe.
Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti i livelli della situazione economica equivalente relativamente ai quali poter accedere alle agevolazioni.
L’Ente provvederà a modificare i regolamenti in vigore disciplinanti le prestazioni o i servizi sopraindicati, armonizzandoli con la disposizioni contenute nel presente provvedimento.
ARTICOLO 7
NORME PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
L’accesso a qualsiasi prestazione sociale agevolata è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché alle norme generali per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell’Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento dell’esistenza delle condizioni previste dall’eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l’erogazione della prestazione.
Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), per l’accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche, da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse. La suddetta dichiarazione sostitutiva avrà validità annuale dalla data dell’attestazione dell’I.S.E.E.
Per le funzioni di controllo, il Responsabile dell’Ufficio competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall’interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
Il Comune attiverà convenzioni o protocolli d’intesa operativi con organismi di controllo locale per l’effettuazione delle verifiche delle autocertificazioni, come previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti emanate sia dallo Stato che dalla Regione. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.