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I.C.I.

I.C.I. : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Regolamento I.C.I.
Comunicazioni I.C.I. 2007 parte 1
Comunicazioni I.C.I. 2007 parte 2
Avviso al pubblico I.C.I. 2006
Avviso al pubblico I.C.I. 2007
Avviso al pubblico I.C.I. 2008
Avviso tariffe 2008
I.C.I. ed addizionale IRPEF per l'anno 2007
ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008

I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso o di abitazione.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia quella che generalmente si chiama "base imponibile".
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente, diverso a seconda della categoria.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita è uguale a:
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A,B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria A/10 e gruppo D);
34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1);
Se il fabbricato non è ancora accatastato si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (la cosiddetta rendita presunta).
Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita ed interamente appartenenti alle imprese; per questi si assume il valore contabile che deve essere rivalutato annualmente in funzione dei coefficienti di aggiornamento.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.
Per una corretta determinazione dell'imposta da versare si conferma, come previsto dalla legge finanziaria già per gli anni precedenti, un incremento del valore della rendita catastale ai fini I.C.I. del 5% per i fabbricati da calcolare una sola volta.
Periodo di possesso
Il periodo di possesso preso a base per la determinazione dell'imposta da versare è l'anno in corso. L'imposta deve essere quindi calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è contato per intero.
Detrazioni e riduzioni d'imposta
Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di Euro 103,29 rapportato ai mesi nei quali l'immobile è stato così utilizzato.

Attenzione
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, l'imposta è ridotta al 50%.
Il contribuente che si trova nella situazione sopra menzionata per ottenere la riduzione deve presentare l’autocertificazione presso l’Ufficio Tributi. La veridicita della dichiarazione potrà essere sottoposta all’Ufficio Tecnico competente.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICI E QUANDO
La dichiarazione iniziale Ici è stata effettuata dai contribuenti congiuntamente con la dichiarazione dei redditi dell'anno '92 presentata nell'anno '93.
Successivamente i contribuenti sono stati tenuti a presentare la dichiarazione ICI solo qualora si siano verificate delle variazioni rispetto all'anno precedente.
Dal 2006 questo comune per regolamento ha introdotto la “comunicazione”.
Nelle comunicazionj, che vanno presentate entro la data di presentazione del modello Unico, devono essere inserite tutte le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2005, quali ad esempio:
» acquisto o vendita nell'anno;
» costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
» variazione delle caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI PER I FABBRICATI A VALORE CONTABILE
(D.M. 22 febbraio 2005)
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 504/92 i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, al fine della determinazione del valore imponibile ai fini I.C.I. debbono aggiornare i valori contabili in funzione della sottostante tabella.

per l'anno 2006 1,03
per l'anno 2005 1,03
per l'anno 2004 1,07
per l'anno 2003 1,10
per l'anno 2002 1,14
per l'anno 2001 1,17
per l'anno 2000 1,21
per l'anno 1999 1,23
per l'anno 1998 1,25
per l'anno 1997 1,28
per l'anno 1996 1,32
per l'anno 1995 1,36
per l'anno 1994 1,40
per l'anno 1993 1,43
per l'anno 1992 1,44
per l'anno 1991 1,47
per l'anno 1990 1,54
per l'anno 1989 1,61
per l'anno 1988 1,68
per l'anno 1987 1,82
per l'anno 1986 1,96
per l'anno 1985 2,10
per l'anno 1984 2,24
per l'anno 1983 2,38
per l'anno 1982 2,52 (e anni precedenti)

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