REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PALCO DI PROPRIETA’ COMUNALE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 22/05/2006
Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso del palco di proprietà comunale.
Articolo 2 – RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO
La domanda di concessione in uso, redatta in carta semplice rivolta al Sindaco e debitamente sottoscritta, da produrre almeno venti giorni prima della data di utilizzo, deve contenere:
l’indicazione del richiedente;
luogo, periodo e tipo della manifestazione;
dichiarazione d’impegno a sottostare alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
dichiarazione di impegno a risarcire il Comune in caso di eventuali danni derivanti dall’uso e qualificati su riferimento dell’Ufficio Tecnico comunale;
dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità.
Articolo 3 – CONCESSIONE IN USO
Il palco di proprietà comunale viene concesso a titolo gratuito ed esclusivamente a tutti gli enti ed associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale per le manifestazioni rivolte alla generalità dei caselettesi o per attività sociali e/o di beneficenza rivolte ai relativi iscritti.
La concessione gratuita del palco è da intendersi quale contributo economico del Comune a sostegno dell’iniziativa.
Articolo 4 – TRASPORTO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO
Il Comune provvederà alla consegna ed al successivo ritiro del palco nel luogo concordato per la manifestazione. Il montaggio e lo smontaggio del palco sarà a carico dell’utilizzatore.
Articolo 5 – ASSEGNAZIONE DEL PALCO
L’assegnazione del palco viene effettuata in base all’ordine di protocollo di arrivo delle richieste.
L’Assessore competente individua l’assegnatario in caso di più richieste pervenute contemporaneamente per l’utilizzo del palco nel medesimo periodo.
Articolo 6 – REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO
La concessione in uso può essere revocata, senza alcun indennizzo, qualora venga riscontrato che il palco è utilizzato per uso diverso da quello dichiarato nella richiesta ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Articolo 7 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.