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AREE MERCATALI

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Approvato con deliberazione di C.C. n.13in data 18/04/2005

  INDICE

TITOLO I

PARTE I -- PREMESSA
Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Articolo 3 – Programmazione comunale
Articolo 4 – Tipologie di mercato
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)
Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI
Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
Articolo 14 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli Agricoltori

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee
Articolo 16– Superficie e dimensione dei posteggi
Articolo 17– Vendita senza autorizzazione
Articolo 18 – Occupazioni abusive

TITOLO II

PARTE VI -- PREMESSA
Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita
Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO Articolo 21 – Tipologia
Articolo 22 – Estremi dell’atto di istituzione
Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO
Articolo 24 – Orario di mercato
Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI
Articolo 26 – Concessione del posteggio
Articolo 27 – Subingresso nel posteggio
Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occa-sionalmente liberi
Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato Articolo 30– Registro degli operatori sui mercati
Articolo 31 – Modalità di registrazione
Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio
Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA
Articolo 34 – Obblighi dei venditori
Articolo 35 – Attrezzature di vendita
Articolo 36 – Collocamento delle derrate
Articolo 37 - Divieti di vendita
Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato
Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
Articolo 41 – Furti, danneggiamenti e incendi

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO
Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza
Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato

PARTE XII – NORME FINALI
Articolo 44 – Norme finali
Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali
Articolo 46 - Sanzioni

TITOLO I PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni.     top

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” s’intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114,Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59;
per “Legge regionale” la legge della RegionePiemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazionedel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
per “IndirizziRegionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per laprogrammazione del commercio su area pubblica, inattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
per“CriteriRegionali” la Delibera della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999, n. 28,articolo 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per ladisciplina delle vicende giuridico amministrative del settore per “autorizzazione di tipo A) l’autorizzazione all’eserciziodell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediantel’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni per “autorizzazione di tipo B) l’autorizzazione all’eserciziodell’attività di vendita sulle aree pubbliche su q ualsiasi areapurché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali     top

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo stagionale e a sosta prolungata.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale      top

1. Il Comune con la presente normativa risponde a quanto indicato dall’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali.

2. Il Comune di Caselette, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria, classificato come minore.

3. Il Comune di Caselette, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato     top

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determina la seguente tipologia di area per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

-Area per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

2. Per l’esatta definizione dell’area destinata al commercio su aree pubbliche si rimanda alle planimetrie.

3. L’attività di vendita che si svolge sulla suddetta area potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.
Qualora, in coincidenza con il mercato ordinario, ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere comunicati agli interessati dal provvedimento.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulanteitinerante.      top

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od a domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del Codice della Strada, nell’area interna al perimetro dell’area mercatale, nei giorni di mercato.

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi in tutto il territorio comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare quanto stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante esclusivamente per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli      top

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, previa la comunicazione di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e s.m. e i. è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Si applica per quanto consentito, il disposto dell’articolo 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio      top

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Ai sensi dell’articolo 4, del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, il responsabile del procedimento rilascia la concessione del posteggio a cui fa riferimento la comunicazione presentata dall’interessato, relativa all’area di mercato riservata agli agricoltori.

3. Il responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi      top

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull’area interessata per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all’Albo Pretorio, deve contenere:

  • Il tipo ed il numero dell’area per l’esercizio del commercio su area pubblica;
  • L’elenco dei posteggi disponibili;
  • Il numero che li identifica;
  • L’esatta collocazione di ciascuno;
  • Le dimensioni e la superficie;
  • Il settore merceologico di appartenenza;
  • Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro il quale l’istanza deve essere spedita al comune;
  • L’indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
  • L’indicazione dell’obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni      top

1. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All’atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

  • Ufficio competente alla gestione della pratica;
  • Oggetto del procedimento;
  • Persona responsabile del procedimento;
  • Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
  • Termine di conclusione del procedimento;

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all’interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa siaregolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’inoltro al Comune.

5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità non sanabile, il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all’interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l’archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo A.      top

1. Chi intende ottenere l’autorizzazione di tipo A per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione:

2. L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con l’utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l’esercizio sulle zone di sosta prolungata e l’esercizio occasionale su posteggi non assegnati.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Non è possibile cedere o affittare il posteggio per alcuna ragione se non con la voltura dell’autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda.

5. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

  • Il numero dell’area mercatale;
  • Il numero del posteggio;
  • Il settore o i settori merceologici;
  • Il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  • Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare omisto, previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

6. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

7. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all’istruttoria, ovvero nel caso in cui l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata , del documento di identità del sottoscrittore.

8. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all’articolo 9 della presente normativa.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo B      top

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica senza l’uso di posteggio ed in forma itinerante di tipo B è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L’autorizzazione di tipo B consente all’operatore l’esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all’ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l’esercizio dell’attività nell’ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 e l’esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste dalla programmazione comunale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione nell’ambito dell’intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, nonché l’acquisto d’azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabile e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L’operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni      top

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

  • le generalità del titolare;
  • l’indirizzo di residenza;
  • il tipo di autorizzazione;
  • il mercato per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione;
  • il numero del posteggio assegnato all’operatore;
  • il settore merceologico oggetto dell’autorizzazione;
  • il codice fiscale;
  • la partita I.V.A.

2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime:

  • volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda;
  • revoca del titolo autorizzativo;
  • estensione merceologica dell’autorizzazione;
  • estremi della concessione del posteggio;
  • decadenza dalla concessione di posteggio;
  • cessazione dell’attività da parte dei soggetti autorizzati;
  • sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;
  • rinuncia, su istanza dell’operatore, alla concessione di singolo posteggio.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività, nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche      top

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l’area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell’attività di commercio su aree pubbliche.

2.Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull’area in cui si effettua il mercato.

3. L’area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale, assunta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, o quella definita nell’atto comunale istitutivo del mercato stesso, dalla quale si evidenziano l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo, l’esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati a produttori di cui alla legge 59/63.

Articolo 14 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori   top

Ritenuto che la presenza dei produttori possa rappresentare un utile veicolo promozionale delle produzioni locali ed un modo per completare ed integrare l’offerta merceologica alimentare per i consumatori, si definisce ai sensi dell’articolo 28, comma 15 del D. Lgs. 114/98 che, a richiesta, i posteggi non occupati possano essere riservati agli imprenditori agricoli per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee      top

1. Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati, ricorrenze particolari o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Responsabile del Servizio in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone, determinandoli all’atto dell’istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

6. L’operatore commerciale così autorizzato deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi      top

1.Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature e le merci e l’eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

2. Per posteggio si intende l’intera superficie occupata dal banco ed eventualmente dall’automezzo o dall’autobanco.

3. Le misure da rispettare non devono superare in linea di massima gli 8 metri lineari, più quattro di profondità, fatte salve le variazioni in relazione alla situazione oggettiva di ciascun mercato.

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione      top

1. Nei confronti di chi esercita il commercio ambulante senza essere titolare della relativa autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopracitato articolo 29.

Articolo 18 – Occupazioni abusive      top

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico rende inefficace la concessione di posteggio, per cui l’operatore potrà essere escluso dalla occupazione dell’area di cui trattasi.

2. L’occupazione dell’area, in difetto di regolare e completo pagamento della tassa dovuta, fatta salva l’applicazione delle sovrattasse previste dalla legge, sarà considerata abusiva e le relative merci ed attrezzature potranno essere rimosse d’ufficio a spese del trasgressore.

3. Il concessionario del servizio di riscossione TOSAP, dovrà comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell’adozione dei predetti provvedimenti

TITOLO II PARTE VI – PREMESSA

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita      top

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell’area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all’interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l’esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati      top

1.Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII –CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – Tipologia      top

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell’area 1 così come individuata dall’articolo 13 si identifica come mercato principale a cadenza settimanale, con un’offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 22 – Estremi dell’atto di istituzione      top

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica, identificato con il n. 1, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 18/05/1987.

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei  top

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell’attività commerciale dovranno essere comunicati alle rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 24 – Orario di mercato      top

1. L'orario di vendita del mercato, per il mercato principale,nella giornata del Lunedìè fissato dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un’ora prima dell'inizio della vendita;
il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco autonegozio e le attrezzature consentite nell’area relativa la posteggio entro l’inizio dell’orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sulla piazza fino alle ore 13,00 per la giornata di mercato, pena il conteggio dell’assenza, e devono essere presenti entro 30 minuti dall’assegnazione e comunque non oltre le ore 8,30.

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato verrà annullato o, in casi particolari, il giorno sarà stabilito con provvedimento del Responsabile del Servizio. In tale caso l’eventuale assenza del commerciante non sarà considerata assenza ingiustificata.
In caso di manifestazione organizzata dal Comune, i posteggi saranno modificati per assicurare l’espletamento della manifestazione.

6. Eventuali deroghe agli orari così stabiliti potranno essere stabilite per particolari esigenze, con apposita ordinanza sindacale.

Artico lo 25 – Modalità di accesso degli operatori      top

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 – Concessione del posteggio      top

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza dell’interessato.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile su istanza dell’interessato, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all’annuale rilasciate a imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio      top

1.Il trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi      top

1. I concessionari di posteggio non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l’ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta “spunta”).

3. L’assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull’area mercatale, alle ore 08.30.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell’autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l’ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine dei seguenti criteri:

  • Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell’autorizzazione di presupposto esibita dall’operatore;
  • Maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
  • Maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita.

5. L’assegnazione avverrà seguendo l’ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull’apposito registro delle presenze dei partecipanti all’assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all’ordine cronologico della data di rilascio dell’autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l’operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di una autorizzazione le presenze registrate a favore dell’una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell’assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l’orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 9, comma 1.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all’assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l’attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l’operatore commerciale rifiuti l’assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l’altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

16. Per il settore degli imprenditori agricoli l’assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che, avendo la qualifica di produttori agricoli, avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato      top

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del comune apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l’ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione.

3. L’espressione della opzione di scelta da parte dell’operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L’opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all’articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 – Registro degli operatori suimercati      top

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L’originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l’indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l’Ufficio Commercio.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, e conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

  • le generalità del titolare;
  • la tipologia merceologica consentita;
  • gli estremi dell’autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
  • gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
  • le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
  • la data di scadenza della concessione del posteggio.

4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 31 – Modalità di registrazione      top

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all’articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 24, comma 1.

2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciassette giornate, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) ed i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell’assenza presentate a posteriori.

5. L’eventuale comunicazione d’assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalla presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell’attività può non essere necessariamente, il titolare dell’autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all’autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all’auto-rizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell’opera-tore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all’Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione alla data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l’assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto per la decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall’operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall’articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell’autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’atti-vità di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio      top

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all’articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all’articolo 30.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, o superiore al periodo stabilito dall’articolo precedente, l’Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l’automatica decadenza dalla concessione di posteggio all’interessato, nonché la revoca dell’autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all’Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione diposteggio      top

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all’atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l’automatica revoca dell’ autorizzazione.

3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 34 – Obblighi dei venditori      top

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l’obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all’uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all’esercizio del com-mercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell’espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 35 – Attrezzature di vendita      top

1. Le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 36 – Collocamento delle derrate      top

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

4. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza e al controllo dell’autorità sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 37 - Divieti di vendita.      top

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E’ altresì vietato l’utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante “Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, se in vigore.

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.      top

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato.    top

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas.      top

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 47 del presente regolamento.

4. Nei mercati è vietato l’utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell’autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitariamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell’apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell’apparecchio.

Articolo 41 – Furti, danneggiamenti e incendi.      top

1.L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verifichino nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza.      top

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Servizio di Polizia Municipale, ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l’Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

  • sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
  • gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  • rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all’esibizione dell’autorizzazione;
  • far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi,ecc.);
  • far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato.      top

1. Gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.

2. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l’Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

3. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

  • uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
  • la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
  • in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area;
  • i Delegati durano in carica tre anni, salvo richiesta motivata di nuove elezioni da parte della maggioranza assoluta degli operatori assegnatari di posto fisso del mercato interessato.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 44 – Norme finali      top

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali      top

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell’installazione del banco direttamente agli agenti preposti alla vigilanza dell’area di mercato, i quali rilasceranno quietanza da apposito bollettario.

Articolo 46 - Sanzioni.      top

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo citato.

2. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Il presente regolamento:

1) E’ stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n.;

2) E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al;

3) E’ entrato in vigore in data, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

 
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