Comune di Caselette

Provincia di Torino


T.A.R.S.U.

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2005

ART. 1 - OGGETTO


Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CASELETTE della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n.
507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ­ ZONE DI APPLICAZIONE (59.2,5 ­ 79.3)


1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro
abitato, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi
attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa interna previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

3. Il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto nel 3° comma del successivo art. 3.

ART. 3 ­ PRESUPPOSTO DELLA TASSA (62.1)


1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°, ad esclusione delle aree scoperte che siano pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, ma diverse dalle aree verdi.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.


3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di
privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni
ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali
seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59.2 e 3):

Entità della riduzione Distanza dal contenitore
più vicino
60% non più di 3 km
65% non più di 4 km
70% oltre i 4 km

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è
consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo
all'80% della tariffa ordinaria.

ART. 4 ­ ESCLUSIONI (62.2,3,5)


1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel orso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:


- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono
produrre rifiuti
- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al
servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5,
del decreto 507.
- I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.


4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

CATEGORIA RIDUZIONE
Ogni tipo di attività produttiva ......... 30%

5. Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti
agli effetti dell'art. 2 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano
o detengono parti comuni in via esclusiva.

 

ART. 5 ­ SOGGETTI PASSIVI (63.1)


La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc...) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6 ­ PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO (63.2)

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2005

ART. 7 ­ LOCALI TASSAB ILI


1.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via
permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la
destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non
assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:


a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori
(ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...), come pure
quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato
(rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc...) eslcuse le stalle, fienili e le serre a terra;


b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni
pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè,
pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori,
refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc...) dei collegi, convitti, istituti di
educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le unità sanitarie locali ­ dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello
sport;

i) attività produttive ed industriali fino a 200 mq. di superficie operativa.

ART. 8 ­ AREE TASSABILI


Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relative a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio
autoveicoli, ecc...) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa
quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli
spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

- le suddette aree sono computate al fine della tassazione nel limite del 50%.

ART. 9 ­ LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE


1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti
all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10 ­ DEDUZIONI (66)

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2005

ART. 11 ­ RIDUZIONI DI TARIFFA (66.3 e 4)


A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le
pertinenze 30%

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione
indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di
non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del
Comune 30%
c) abitazioni di utenti che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori
all'estero per più di 6 mesi all'anno 30%
d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore 30%

TITOLO II

TARIFFAZIONE

ART. 12- OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA


1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.


2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la
denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protae alle
annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

5. L'istituzione e la determinazione delle tariffe sono determinate dagli organi previsti dal T.U.
267/2000. In particolare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio
Comunale, mentre la determinazione delle aliquote (o tariffe) è di competenza della Giunta. Il
termine per la deliberazione delle tariffe è quello previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione.

6. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di "metro quadro" di superficie dei locali e delle aree
tassabili. In questo senso, le frazioni di metro quadrato sono arrotondate all'unità superiore.

ART. 13 ­ ESENZONI E RIDUZIONI

Sono esenti dal tributo (67.1)


1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

2. Le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef non
superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti
moltiplicando per il numero dei compenenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18.

3. I locali condotti da Istituti di beneficienza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri
superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione.

4. I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

5. Le aree scoperte adibite a verde.

 

ART. 14 ­ COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI (67.3)


A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

ART. 15 ­ RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO (59.4)


1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1,
che il servizio, istituito ed attivato, non abbi luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme
contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è
collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla
regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese
successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni
successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 16 ­ RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria
competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e
all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari
terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su
domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto
dovuto per il periodo considerato.

ART. 17 ­ RISCOSSIONE


1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla Legge.

2. Gli importi del tributo ed addizionali, accessori e soprattasse, sono riscossi in due rate quadrimestrali consecutive.

3. La maggior rateazione del carico tributario, ai sensi del D. Lgs 507/93 e del D. Lgs 46/99) è
ammessa soltanto nelle seguenti condizioni:

a) su istanza scritta del contribuente;
b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
c) se il debito riguarda anche tributi arretrati ed è disposta con determinazione del "Funzionario Responsabile"

4. Le scadenze, nel caso di rateizzazione di cui al precedente comma 3, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 507/1993 e degli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 46/1999 sono le seguenti: ·

- se vengono concesse da num 1 a num. 8 rate (ipotesi per lo più, prevista per le persone
fisiche), le rate sono bimensili (con scadenza: ultimo giorno del mese). In tal caso, nel
provvedimento deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive
annulla automaticamente la maggior rateazione concessa e comporta il pagamento in unica
soluzione dell'intero debito residuo.


- verranno applicati interessi sulla dilazione in applicazione della normativa generale in tema
di tasso legale.

ART. 18 ­ TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995 (79.3 ss)


La tassa è individuata sino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati. (1)

ART. 19 ­ TARIFFAZIONE DALL'1/1/1996 (65 ­ 69.1 -79.2)


1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per
unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed
aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1/1/1996:


- le modificazioni alla classificazione delle categoria tassabili avendo riguardo alle indicazioni
contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria
individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse
comprese.

ART. 20 ­ CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (69.2)


La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consecutivi e previsionali relatvi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 21 ­ UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO (62.4)


Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 22 ­ TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (77)


1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento
diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti
che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo ricorrente e per una durata superiore ad una giornata, e fino a 183 giorni di un anno solare, locali od arre pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quanto vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti
solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente
maggiorato del 20 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE ­ ABBUONI

ART. 23 ­ DENUNCE (70)


1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi
precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa
giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione mediante versamento diretto (77.4).

 

ART. 24 ­ DENUNCIA DI VARIAZIONE (70.2 ­ 66.6)


La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13,15 e 16.

ART. 25 ­ NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCIE


In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

ART. 26 ­ MODALITA' DI RIMBORSI (75)


I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6à comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 27 ­ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (74)


Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.
Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai
contribuenti;

b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per
la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.
Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati
anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 28 ­ SANZIONI E INTERESSI


1. Le sanzioni e interessi saranno determinati in base alla disciplina legislativa vigente al momento
della loro applicazione.

2. Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2005

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento
dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 29 ­ POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA


1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo, 507/93, il Comune, oltre ad esercitare i
poteri indicati nell'articolo 73 del Decreto, può:
a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e delle aree
;
b) richiedere notizie, relative ai locali ed alle aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree stesse, nonché agli amministratori del condominio ed ai responsabili dei centri commerciali integrati e dei locali in multiproprietà;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e
delucidazioni;

d) richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare la non tassabilità di una parte o di tutta la superficie, teoricamente assoggettabile alla Tassa, in quanto rientrante nelle fattispecie previste dal D.P.R. 915/1982 o da altre disposizioni normative.

2. I dipendenti dell'Ufficio comunale che, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Decreto possono
essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono tutti i dipendenti, anche
straordinari, comunque in servizio presso il Comune, ed anche personale di soggetti privati o
pubblici incaricati della rilevazione delle superfici e della loro destinazione d'uso.

3. Qualora il "Funzionario responsabile", d'ufficio o su segnalazione, entro i termini di legge, da parte del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione, di riduzione o di agevolazione.



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Ultimo aggiornamento: 05/01/2009

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