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T.A.R.S.U. Tassa Smaltimanto Rifiuti Solidi Urbani
A decorrere dal 01/01/2005 il Comune di Caselette riscuote direttamente la T.A.R.S.U. , non avvalendosi piu' del Concessionario Uniriscossioni S.p.a.
Pertanto tutti i pagamenti relativi alle tasse vanno effettuati sul c/c postale n' 61330759 intestato al Comune di Caselette.
Tariffe in vigore dal 01/01/2005.
PRESUPPOSTO E COMMISURAZIONE DELLA TASSA
La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è attivato reso in via continuativa.
Per questo servizio il Comune di Caselette si avvale dell' ACSEL S.p.a.
La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali.
DECORRENZA DELLA TASSA
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree scoperte.
DENUNCIA INIZIALE
I proprietari, gli affittuari e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
DENUNCIA DI CESSAZIONE
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente allUfficio Tributi mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali esclusi i balconi e le terrazze. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie al netto dei muri.
RIDUZIONI
La tassa è ridotta del 30% :
1. in caso di abitazioni con unico occupante;
2. per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
3. per le parti abitative delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore;
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