Comune di Caselette

Provincia di Torino


Esenzione I.C.I

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ESENZIONE I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008


In base alle disposizioni stabilite dall'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 si porta a conoscenza dei contribuenti che sono state introdotte alcune importanti novità in materia di I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, che qui di seguito si riportano:

1 - A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze (una per tipo, come stabilito dal Regolamento comunale sull'ICI di questo Comune).

2 - Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e succ. modificaz., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1/A8/A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 c. 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 504/92.

3 - L'esenzione si applica anche :

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in
proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune.

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.

Ad ogni buon conto si ricordano di seguito alcune disposizioni già comunicate tramite il manifesto/avviso affisso al pubblico e la lettera allegata ai bollettini.

Il servizio di riscossione dell'I.C.I. viene gestito direttamente dal Comune e pertanto i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il c/c/p n. 61331062 intestato a: Comune di CASELETTE ­ Incassi ICI. Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento utilizzando il modello F24 o tramite Internet utilizzando il sito delle Poste Italiane www.poste.it

L'aliquota I.C.I. per l'anno 2008 per gli altri fabbricati non rientranti nella situazione di abitazione principale e per le aree fabbricabili è stata stabilita nella misura del 5,0 per mille

Il valore delle aree fabbricabili, determinato con deliberazione G.C. 12/2008, è il seguente:

Aree fabbricabili residenziali Euro/mq. 120,00
Aree fabbricabili industriali Euro/mq. 60,00

Si ricordano inoltre i principali adempimenti relativi all'imposta :

Acconto : la prima rata, che va versata entro il 16 giugno 2008, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente

Saldo : entro il 16 dicembre 2008 deve essere versata la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Rimane la facoltà di effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Restano validi tutti gli altri adempimenti e disposizioni non interessati dalle disposizioni stabilite dal predetto D.L. 27/5/2008 n. 93.

L'Ufficio Tributi è a completa disposizione per ogni ulteriore informazione durante l'orario d'ufficio oppure telefonando al n. 011/9688216-9687048



Via Alpignano, 48 - 10040 Caselette (TO) - Tel: 011/9688216 - P.IVA 01290670015 | Link alle e-mail
Ultimo aggiornamento: 05/01/2009

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