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REGOLAMENTO PER DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO 1°
PREAMBOLO
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina il diritto allinformazione e le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenutidal Comune di Caselette, in conformità a quanto stabilito dallart. 47 del vigente Statuto Comunale, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge disciplinanti in materia.
2. Laccesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dellattività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare limparzialità e la trasparenza dellazione amministrativa.
CAPO 2°
DIRITTO ALLINFORMAZIONE
ART. 2 OBBLIGO ALLINFORMAZIONE
1. Il Comune di Caselette con mezzi idonei informa la comunità circa la propria organizzazione e lattività dei propri organi istituzionali con particolare riguardo agli atti programmatici in generale ed in particolare:
- ai bilanci preventivi e consuntivi;
- agli indirizzi, ai programmi di attività e di intervento ed ai criteri per la loro attuazione;
- ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengano ai rapporti tra Comune e cittadini.
2. Il Comune di Caselette indice, inoltre, conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse ed assume tutte le iniziative ritenute necessarie a tale scopo, consoggetti sociali, pubblici e privati.
ART. 3 DIRITTO ALLINFORMAZIONE
1. Il Comune di Caselette, nel rispetto del segreto dufficio e del principio del diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantisce il diritto dei cittadini, singoli ed associati, di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso.
2. Mette inoltre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, e sempre nel rispetto del segreto dufficio e del diritto di riservatezza, le informazioni di cui dispone relativamente alla organizzazione, allattività, alla popolazione ed al territorio comunale
3. Le informazioni dovranno essere trasmesse ai richiedenti con la dovuta sollecitudine in relazione alla complessità della richiesta e comunque entro i termini stabiliti nel regolamento del procedimento amministrativo.
4. Garantisce infine ai soggetti interessati linformazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
CAPO 3°
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. E considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
2. Il diritto di visione di provvedimenti affissi allAlbo Pretorio non comporta particolari domande o particolari adempimenti da parte del richiedente. Con la pubblicazione allAlbo Pretorio è realizzato il diritto di accesso.
3. Il diritto ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni, registrazioni e da dati in possesso del Comune.
4. La legge garantisce espressamente laccesso alle informazioni relative:
- ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali del Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste.
- alle concessioni edilizie ed ai relativi atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia stata data notizia al pubblico mediante affissione allAlbo.
- disponibili sullo stato dellambiente.
- allo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta.
- agli atti dellavvio del procedimento amministrativo.
- ai requisiti per lespletamento di attività economiche varie.
- agli iscritti nellalbo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente, dagli uffici del comune, nonché delle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, nonché copie degli atti e dei documenti utili allespletamento del proprio mandato.
6. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
7. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Comune ha lobbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
ART. 5 PUBBLICAZIONI ALLALBO PRETORIO
1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è collocato lalbo pretorio del Comune, costruito in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di danneggiamenti o sottrazioni.
2. Mediante affissione allalbo pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni comunali. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie, lalbo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti che per disposizioni di legge regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi allalbo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Una apposita sezione dellalbo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
3. Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendono necessario, nellalbo pretorio viene affisso lavviso di pubblicazione e deposito dellatto, comprendente lindicazione dellorgano che lha emesso o adottato, loggetto e la data, il numero e la precisazione che il documento è consultabile presso lufficio incaricato dalla tenuta dellalbo, posto nelle immediate vicinanze dello stesso, dove gli atti predetti sono conservati in appositi raccoglitori che ne consentono lintegrale lettura, proteggendoli da danneggiamenti e sottrazioni.
4. Lincaricato del servizio provvede alla tenuta di un registro cronologico degli atti affissi allalbo pretorio, con lindicazione del periodo di pubblicazione e del giorno di rilascio del certificato di compimento della stessa e di restituzione degli atti. Il registro è vidimato, prima di essere preso in uso, dal Segretario Comunale. I registri delle affissioni allalbo pretorio, completati, sono depositati nellarchivio comunale.
5. Il Segretario Comunale vigila sulla regolare tenuta dellalbo pretorio, verifica ogni semestre il registro delle affissioni e vista i certificati di pubblicazionerilasciati dal dipendente incaricato.
ART. 6 - SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTIDELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE.
1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dellAmministrazione Comunale è assicurato:
- a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacità di agire secondo lart. 2 del Codice Civile;
- ai Consiglieri Comunali ai quali il diritto di accesso è garantito dallapposito regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
- ai rappresentanti delle:
a) associazioni od istituzioni registrate perlattività di partecipazione che svolgono nel Comune;
b) organizzazioni di volontariato;
c) associazioni di protezione ambientale riconosciute;
- ai rappresentanti delle:
a) istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale ed economicadi interesse generale;
b) persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;
- alle pubbliche amministrazioni che siano interessate allaccesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;
- ad ogni altra persona fisica o giuridica, amministrazione, istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal precedente art. 4.
2. Per le modalità di ammissione allaccesso degli altri soggetti di cui al primo comma, effettuate direttamente od a mezzo di rappresentanti tutori o curatori, si osservano le disposizioni contenute nei successivi commi.
3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ed a condizione che fornisca idonea motivazione. Si considerano quali situazioni giuridicamente rilevanti quelle che attengono a diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi.
4. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso al presente regolamento si applicano in quanto compatibili, anche alle amministrazioni, istituzioni, associazioni e comitati portatori d interessi pubblici o diffusi che dimostrino, con idonea motivazione, che lesercizio del diritto di accesso e necessario per la tutela degli interessi predetti.
5. In caso di richiesta di accesso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, la richiesta deve essere sottoscritta da rappresentante legale dellAmministrazione o da un suo delegato.
ART. 7 - ACCESSO INFORMALE
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, allUfficio Segreteria, che ne cura linoltro allunità operativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
2. Linteressato, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano lindividuazione, specificare e, ove occorre, comprovare linteresse connesso alloggetto della richiesta e la specifica motivazione, far constatare la propria identità, e, ove occorre, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta di accesso, così pervenuta allUfficio di Segreteria, viene esaminata dallo stesso che, qualora laccolga, mette in atto le modalità idonee al fine di garantire il diritto, quali lesibizione del documento o lestrazione di copie, se richieste.
ART. 8 ACCESSO FORMALE
1. Qualora non sia possibile laccoglimento immediato della richiesta in via formale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dellinteresse o della motivazione alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita o su sullaccessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Lidentificazione del richiedente avviene:
- tramite lesibizione del documento di identità;
- mediante la sottoscrizione dellistanza
3. Ogni qualvolta vengano richiesta copie autenticate di atti o documenti è necessaria listanza formale di accesso con lassolvimento dellimposta di bollo vigente sulle copie rilasciate.
4. Al di fuori dei casi indicati al 1° comma, il richiedente può sempre presentare richiesta formale al legale rappresentante dellEnte con lindicazione dei dati di cui allart. 6 2° comma.
5. Essendo il diritto di accesso subordinato allidentificazione del richiedente, nel caso particolare di domanda di accesso formale ricevuta tramite lettera, la sottoscrizione della domanda deve risultare autenticata se è richiesta la spedizione delle copie di documenti; altrimenti lidentificazione del richiedente avviene al momento in cui linteressato cura personalmente il ritiro delle copie.
ART. 9 MODALITA E TERMINI PER LESERCIZIO DEL DIRITTO.
1. LUfficio di Segreteria è tenuto a rilasciare ed ad apporre sulla richiesta il timbro con la data di presentazione. Da tale data decorrerà il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento.
2. Ove la richiesta sia irregolare od incompleta, lUfficio di Segreteria, entro dieci giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta perfezionata.
3. Ove la richiestanon sia accoglibile se ne dà avviso al richiedente con le stesse modalità.
4. LUfficio di Segreteria, dà comunicazione di accoglimento della richiesta nonché le modalità di accesso al fine della visione dei documenti o dellottenimento delle copie richieste.
5. Salvo diverse intese con il richiedente, di norma la visione della documentazione deve essere consentita entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta.
6. Lesame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta, con leventuale accompagnamento di altre persone, di cui vanno indicate le generalità nella richiesta. Linteressato può prendere appunti, trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione e chiederne lestrazione di copie.
7. Lesame dei documenti avviene presso lufficio indicato di accoglimento della richiesta nelle ore prestabilite dallufficio stesso, alla presenza del personale addetto.
8. Salvocomunque lapplicazione delle norme penali, è vietato asportare documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del procedimento di accesso è il Segretario Comunale o su sua designazione altro dipendente.
ART. 11 IMPOSTE, SPESE E MODALITA DI RISCOSSIONE RIMBORSI
1. Le copie dei documenti sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi relativi ai costi di riproduzione.
2. Lesame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, determinato nella seguente misura:
- Euro 0,15 per ogni facciata, per formato UNI A4
- Euro 0,20 per ogni facciata, per formato UNI A3
Tale rimborso è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Comunale.
3. Su richiesta dellinteressato le copie possono essere autenticate. In tal caso vengono rilasciate previo versamento dellimposta di bollo e dei diritti di segreteria. La certificazione di conformità delloriginale viene effettuata secondo le modalità previste dalla legge.
4. Qualora le copie degli atti debbano essere spedite per posta al destinatario richiedente, sono da imputarsi a carico dello stesso le relative spese.
5. Gli importi di cui al punto 2, preventivamene determinati da parte dellufficio interessato, devono essere rimborsati al comune alternativamente mediante:
- versamento presso il Servizio Economato. Il funzionario incaricato della gestione provvede ad introitare gli importi a titolo di rimborso spese di accesso.
- versamento sul c/c postale n. 33216102 intestato a: Comune di Caselette Tesoreria Comunale specificando come causale Rimborso spese di accesso.
6. I rimborsi vanno effettuati contestualmente o successivamente allaccoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della riproduzione del documento.
7. Le Pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.
ART. 12 ESCLUSIONE TEMPORANEA DAL DIRITTO DI ACCESSO.
1. Lesercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dellamministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco in quanto risulti necessario vietarne lesibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al fine di evitare con la loro diffusione un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Lesclusione temporanea è altresì disposta ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi e per salvaguardare esigenze di riservatezza dellamministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettereil buon andamento dellazione amministrativa.
3. Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nellimmediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma I, invia gli atti al Sindaco per leventuale adozione del provvedimento di esclusione temporanea dallaccesso.
4. Il Sindaco dispone lesclusionetemporanea dal diritto di accesso, del provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, il periodo del divieto, lelenco dettagliato dei provvedimenti interessati dal provvedimento e lautorità alla quale può essere proposto ricorso.
5. Lesclusione temporanea di cui ai precedenti commi è disposta per laccesso ai seguenti atti ed alle informazioni da essi desumibili:
- nellambito delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni;
- elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse;
- elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto- concorso o di gara informale che precede la trattativa privata;
- progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica lappalto o la concessione;
- verbali delle commissioni giudicatrici nei casi di gara con esame di progetto, fino alla data di esecutività del provvedimento che aggiudica lappalto o la concessione o che comunque assume provvedimenti in ordine allesito della gara; in tale ultimo caso laccesso è riservato ai soggetti strettamente interessati al procedimento, rimanendo per gli altri soggetti differito alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, quale sito conclusivo della precedente gara;
- nellambito di procedure per lassunzione di personale, gli atti ed i documenti relativi fino alla data di esecutività del provvedimento di assunzione; tale limitazione non si applica al soggetto partecipante escluso nel corso del procedimento;
- nellambito del procedimento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, i documenti prodotti da terzi, fino alla data di esecutività dei provvedimenti concessori.
6. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
ART. 13 - ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO
1. I documenti non possono essere sottratti allaccesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessati. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nellambito e nei limiti di tale connessione.
2. Le categorie di atti sottratti al diritto di accesso, per le motivazioni di cui al comma 1, nonchè leventuale periodo di tempo per il quale sussiste il divieto sono i seguenti:
- fascicoli personali degli assistiti,a norma delle leggi e regolamenti in materia;
- pareri legali che non vengano richiamati negli atti dellAmministrazione;
- progetti e atti che costituiscano espressione di attività intellettuale, non richiamati negli atti;
- elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
- elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti allaccesso ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
4. Lesclusione assoluta dal diritto di accesso viene pronunciata dal Sindaco con proprio provvedimento, con le stesse modalità di cui al precedente art. 12.
5. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro la determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso e nei casi previsti dal succitato capoverso, è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.
6. E esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
7. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno fine di studi e ricerche storiche, statistiche o scientifiche. Tali finalità devono essere documentate con la richiesta mediante atti di incarico da parte di Istituzioni culturali e scientifiche ovvero Pubbliche.
ART. 14 COMUNICAZIONI
1. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dellaccesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui al presente articolo è disposta mediante lettera raccomandata spedita entro il termine ordinario stabilito per laccesso e deve contenere le motivazioni conformemente a quanto sopra previsto.
2. Nel caso in cui lesclusione dellaccesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e lultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza, le pagine omesse devono essere indicate.
E differito laccesso ai seguenti documenti:
- atti relativi allo svolgimento di concorsi, fino a quanto non sarà approvata la graduatoria finale;
- atti relativi allistruttoria delle gare dappalto fino a quanto non sarà dato corso allaggiudicazione.
3. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dellaccesso, linteressato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta ed il richiedente può esperire, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente per territorio, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
5. Qualora, previa verifica interna presso lufficio competente, sia accertato che non sussistevano gravi motivi di esclusione o differimento dellaccesso, il Segretario Comunale, indipendentemente dal ricorso pendente, dispone limmediata ammissione allaccesso, dandone avviso allinteressato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
6. Nel caso che gli accertamenti effettuati risulti che, secondo le norme di legge e del presente regolamento, non è consentito laccesso ai documenti richiesti, si procede alla costituzione a difesa del comune nel giudizio promosso dallinteressato.
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione allalbo pretorio della sede del comune: dopo ladozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicità della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Copia del presente regolamento, a norma dellart. 25 della legge 27/12/1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché vi possa prendere visione in qualsiasi momento ed ogni servizio o unità operativa competente sarà dotato di una copia dello stesso al fine della sua puntuale applicazione.