Sei nella sezione: Amministrazione > Regolamenti
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PALCO DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 22/05/2006
Articolo 1 OGGETTO E FINALITA
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso del palco di proprietà comunale.
Articolo 2 RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO
La domanda di concessione in uso, redatta in carta semplice rivolta al Sindaco e debitamente sottoscritta, da produrre almeno venti giorni prima della data di utilizzo, deve contenere:
lindicazione del richiedente;
luogo, periodo e tipo della manifestazione;
dichiarazione dimpegno a sottostare alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
dichiarazione di impegno a risarcire il Comune in caso di eventuali danni derivanti dalluso e qualificati su riferimento dellUfficio Tecnico comunale;
dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità.
Articolo 3 CONCESSIONE IN USO
Il palco di proprietà comunale viene concesso a titolo gratuito ed esclusivamente a tutti gli enti ed associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale per le manifestazioni rivolte alla generalità dei caselettesi o per attività sociali e/o di beneficenza rivolte ai relativi iscritti.
La concessione gratuita del palco è da intendersi quale contributo economico del Comune a sostegno delliniziativa.
Articolo 4 TRASPORTO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO
Il Comune provvederà alla consegna ed al successivo ritiro del palco nel luogo concordato per la manifestazione. Il montaggio e lo smontaggio del palco sarà a carico dellutilizzatore.
Articolo 5 ASSEGNAZIONE DEL PALCO
Lassegnazione del palco viene effettuata in base allordine di protocollo di arrivo delle richieste.
LAssessore competente individua lassegnatario in caso di più richieste pervenute contemporaneamente per lutilizzo del palco nel medesimo periodo.
Articolo 6 REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO
La concessione in uso può essere revocata, senza alcun indennizzo, qualora venga riscontrato che il palco è utilizzato per uso diverso da quello dichiarato nella richiesta ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Articolo 7 ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.